Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

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PREMESSA
Il Collegio dei Docenti del Liceo Classico “PILO ALBERTELLI” di Roma, viste le norme contenute nel Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 e nella CM 100/2008 e nel DM 5 del 16/01/2009, visti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/07), CHIARISCE che la valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di:

accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

Il Collegio dei Docenti PRECISA CHE
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico ( C.M. 46/2009)

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.

La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009 , come dal seguente stralcio:
“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)……….”. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.” In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/e disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato anche il percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui compare, per ciascun indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che risulterà parte integrante del verbale di scrutinio.

INFRAZIONI E SOSPENSIONI e loro incidenza sul voto di condotta (Regolamento di Istituto)
• Note e richiami;
• Assegnazione di attività a favore della Comunità scolastica;
• Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, anche con eventuale commutazione in attività a favore della Comunità scolastica;
• Sospensione dalle lezioni per motivi gravi o gravissimi, con sospensione delle lezioni per un periodo superiore ai 15 gg.
– La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in modo determinante alla votazione di cinque/quattro decimi, anche in presenza di descrittori positivi, e quindi alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
– La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo giorno e comunque per un periodo non superiore a 15 gg. concorrerà in modo determinante alla votazione di sei decimi, anche in presenza di descrittori positivi, così come la presenza di numerose note e richiami e/o la sanzione di attività a favore della Comunità scolastica;
– La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo determinante alla votazione di sette decimi, anche in presenza di descrittori positivi.
Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.

Il collegio dei Docenti DELIBERA le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno studente (delibera del 15 ottobre 2012).

Criteri attribuzione voto di condotta

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