Limite minimo di frequenze e deroghe

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Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta , ai fini della valutazione finale, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline.

Ore settimanali Ore annuali Limite minimo di ore di frequenza
(3/4 del monte ore annuale)
Limite massimo di ore di assenze
(1/4 del monte ore annuale)
27 27×33 = 891 668 223
28 28×33 = 924 693 231
31 31×33 = 1023 767 255

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza. Per le giornate di Assemblea di Istituto, verrà conteggiata l’assenza dell’intera giornata per chi non risulterà presente all’appello della prima ora.

Il nostro istituto ha previsto, in sintonia con la norma, deroghe al suddetto limite di assenze solo in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di:

  • gravi problemi di salute, terapie e/o cure programmate, documentati da strutture pubbliche;
  • partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di ripos;
  • gravi motivi di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;
  • gravi patologie di un componente del nucleo familiare;
  • rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola.

Tali deroghe sono previste sempre a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Tale circostanza deve essere debitamente verbalizzata.

È stata inoltre prevista una procedura di controllo in itinere, per evitare che le famiglie restino all’oscuro dell’incidenza delle assenze del proprio figlio, in caso di assenze prolungate o saltuarie ma frequenti. In tali casi il coordinatore di classe provvede a:

  • chiamare telefonicamente la famiglia
  • (se l’assenza continua) segnalare il caso alla Vicepresidenza, in modo che lo studente sia monitorato;
  • (se l’assenza persiste) informare la famiglia per iscritto, con eventuale convocazione da parte del Dirigente Scolastico.

Inoltre, per gli studenti evidenziatisi come ad alto rischio, il Consiglio di Classe segnalerà, nella comunicazione interperiodale alle famiglie, il numero di assenze effettuate fino a quel momento per predisporre eventuali interventi.

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