Credito formativo

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Decreto del Presidente della Repubblica 23.07.1998, n. 323 (G.U. n. 210 del 09 settembre 1998)

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

Articolo 12Crediti formativi

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame.
I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.
3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49
(in GU 24 marzo 2000. n. 70)

“Decreto ministeriale concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi”

Art. 1

1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art.2

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all’art.1 devono essere conformi a quanto previsto all’art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati.
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi al quale si riferisce l’esame.

ART. 3

1. La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.
2. A norma dell’art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.
3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certifi-cazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.
4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.
5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall’Amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’art.14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.

L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico non potrà comunque superare 1 punto, fermo restando l’impossibilità di attribuire ad un alunno un punteggio complessivo superiore alla fascia di appartenenza della media dei voti, come individuata dalle tabelle allegate al regolamento attuativo sugli Esami di Stato.

Si precisa che l’esperienza, affinché sia qualificata, deve avere carattere di continuità e deve essere realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società titolate a svolgere quella tipologia di attività. L’alunno deve partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non di semplice uditore.
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe e delle commissioni d’esame chiamati alla valutazione dei crediti formativi rispettivamente per gli studenti interni e per i candidati esterni all’esame di stato, il Collegio dei Docenti individua i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti formativi.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono:

  • Didattico/culturali
  • Sportivi
  • Lavoro
  • Volontariato
  • Orientamento

I criteri per valutare la documentazione presentate sono:

  • Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del P.O.F.
  • Documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione dell’esperienza , tempi entro cui questa è avvenuta.
  • Risultati concreti raggiunti.
  • Certificati di corsi relativi a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel POF

Attività didattico/culturali:

  • Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali, attività di recitazione, musicali, danza;
  • Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma;
  • Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona classificazione;
  • Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola;
  • Giochi della chimica, informatica, matematica…… con risultati entro i primi 20 di ogni categoria certificati dall’ Insegnante responsabile;
  • Patente europea del computer ECDL: occorre aver sostenuto positivamente gli esami finali di almeno n. 2 moduli
  • Corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, realtà virtuale, creazione siti web).

Attività sportivo/ricreativo

  • Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI (vedi logo associazione) con durata minima annuale;
  • Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore;
  • Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 allenamenti settimanali e con un monte-ore medio settimanale nel corso dell’anno di circa 8 ore;
  • Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della società sportiva di appartenenza.

Attività lavorative:

  • Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l’autocertificazione);
  • Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al nostro tipo di scuola.
  • Attività lavorativa purché coerente con l’indirizzo per almeno 3 settimane documentata;

Attività di volontariato:

  • Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno tre mesi) entro cui tale servizio si è svolto;
  • Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;
  • Attività di assistenza anziani, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi;
  • Attività di assistenza handicappati, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi;
  • Attività di assistenza ammalati, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi;
  • Corsi di protezione civile, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;
  • Attività per la protezione dell’ambiente, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi;
  • Attività per lo sviluppo del terzo mondo, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi;
  • Attività di supporto ai soggetti “a rischio” di droga e alcol / Devianza giovanile.
  • Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;

Attività di Orientamento in entrata:

  • Attività di orientamento svolta fuori dall’orario scolastico, previa adeguata preparazione da parte dell’insegnante referente dell’attività, per almeno 10 ore certificate dal referente.

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero né iscrizioni a varie associazioni sportive, se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti.

Come documentare il credito formativo.
L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha partecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione.
Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere :
1. Gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata , nome, attività , legale rappresentante)
2. Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all’organizzazione (es., socio, allievo, ecc.)
3. La descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato
4. La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata continuativa oppure saltuaria
5. L’impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi.
6. I compiti svolti ed il contributo fornito
7. Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti
8. Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa
9. Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante.

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