Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, consapevoli di come nella comunità scolastica sia fondamentale da parte di tutte le
componenti il rispetto delle regole per favorire la realizzazione del progetto educativo, non solo culturale, ma anche sociale e civile, in ottemperanza alla normativa vigente, nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni, hanno deliberato quanto segue.
01. Principi generali, finalità e obiettivi
02. Strutture organizzative e gestionali
03. L’Organo di Garanzia
04. Divisione dell’anno scolastico
05. Orario scolastico
06. Entrate in ritardo
07. Uscite anticipate
08. Alunni pendolari
09. Giustificazioni
10. Attività di sostegno e recupero
11. Docenti
12. Alunni
13. Uscite didattiche e viaggi di istruzione
14. Aule speciali, laboratori, palestra
15. Sanzioni disciplinari: principi generali
16. Mancanze disciplinari
17. Sanzioni disciplinari
18. Organi sanzionatori
19. Procedimento disciplinare per l’allontanamento dalle lezioni
20. Norme finali
1. Principi generali, finalità e obiettivi
art. 1
Il Regolamento di Istituto nasce come strumento per disciplinare la vita scolastica e tiene conto della legislazione corrente, dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), dell’autonomia dell’istituzione scolastica, così come si manifesta e si esprime nel Piano dell’Offerta Formativa.
art. 2
La scuola è luogo di crescita culturale e anche di condivisione dei valori democratici della Repubblica.
art. 3
Tutte le componenti del Liceo (alunni, docenti, famiglie, personale non docente) sono tenute al rispetto del Regolamento allo scopo di garantire un miglior funzionamento dell’Istituzione scolastica.
2. Strutture organizzative e gestionali
art. 4
La gestione del Liceo è affidata al Dirigente scolastico e agli Organi Collegiali: le competenze e le attribuzioni, nonché il funzionamento di tali organi è regolato da norme di legge, alle quali il presente Regolamento rimanda. Sul sito internet della scuola, nelle pagine dedicate agli Organi Collegiali, sono richiamate le principali fra queste norme.
art. 5
Gli Organi Collegiali sono:
• il Collegio dei Docenti, che al suo interno elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti;
• il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, per i quali il Consiglio di Istituto ha adottato uno specifico Regolamento con delibera n. ___ del ______
• i Consigli di Classe
3. L’Organo di Garanzia
art. 6
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il Liceo costituisce ogni anno scolastico un “Organo di garanzia della disciplina degli studenti e delle studentesse”.
art. 7
Tale Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è formato inoltre da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da uno studente scelto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; da un rappresentante eletto dai genitori, da un componente del personale A.T.A.
art. 8
L’Organo di Garanzia è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L’Organo di garanzia si riunisce ogni volta che vengano irrogate sanzioni pari o superiori all’allontanamento dalle lezioni ovvero per ogni tipo di sanzione disciplinare, in caso di specifica richiesta da parte di chi vi abbia interesse (alunni o genitori).
art. 9
L’Organo di Garanzia è tenuto a riunirsi e ad esprimersi entro dieci giorni. L’Organo di Garanzia può assumere decisioni se è presente il Dirigente Scolastico ed altri due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
art. 10
I ricorsi contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia vanno rivolti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso l’Organo Regionale di Garanzia, istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
Assemblee dei Genitori e degli Alunni
art. 11
I Genitori e gli Alunni hanno il diritto di riunirsi all’interno dei locali del Liceo, nei modi e nei tempi previsti dalle norme di legge.
art. 12
In particolare, per quanto riguarda le assemblee degli Alunni si precisa quanto segue: gli Alunni possono riunirsi in assemblea di classe e assemblea di Istituto.
Le assemblee di classe vanno richieste dai rappresentanti di classe in Presidenza almeno cinque giorni prima dalla data prevista. Sulla richiesta dovranno essere apposte anche le firme dei Docenti le cui ore sono coinvolte dall’assemblea.
Le assemblee di Istituto sono richieste dai rappresentanti di Istituto cinque giorni prima della data prevista.
art. 13
Durante le assemblee di classe i docenti dell’ora presteranno la vigilanza sul comportamento degli alunni per garantire l’ordinato svolgimento delle assemblee. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 297/1994, i docenti possono rimanere in aula durante le assemblee, se il comportamento degli alunni lo richieda.
art. 14
Per le assemblee di istituto, il Dirigente Scolastico (o uno dei suoi collaboratori) delegano un congruo numero di docenti incaricati della sorveglianza.
4. Divisione dell’anno scolastico
art. 15
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è diviso in un primo trimestre (settembre-dicembre) e un secondo pentamestre (gennaio-giugno).
Informativa alle famiglie
art. 16
A fine del primo trimestre verrà consegnata alle famiglie la pagella, mentre a metà pentamestre verrà consegnata un’informativa scritta (il cosiddetto “pagellino”) circa la situazione del profitto dello studente alla data di compilazione dell’informativa.
art. 17
I docenti rimangono a disposizione per ricevere le famiglie un’ora a settimana in orario antimeridiano, tranne nei periodi di sospensione del ricevimento (ad esempio nel mese che precede lo scrutinio finale). Sono previsti due incontri pomeridiani con tutti i docenti, uno per ciascuno dei due periodi in cui è diviso l’anno scolastico.
5. Orario scolastico
art. 18
L’orario scolastico si articola su sei giorni settimanali, per un massimo di sei ore dal lunedì al venerdì, quattro ore per tutte le classi il sabato. Le lezioni sono di sessanta minuti. Il monte ore settimanale varia, a seconda delle sperimentazioni e degli anni di corso, secondo le tabelle orario riportate nel P.O.F. e pubblicate anche sul sito web, nella pagina dedicata alla Didattica.
art. 19
L’orario giornaliero è così organizzato: l’entrata degli alunni e dei docenti è prevista per le ore 8.10. Alle ore 8.15 inizia la prima ora di lezione, l’intervallo è previsto fra le 11.10 e le 11.25 dal lunedì al venerdì, dalle 10.10 alle 10.25 il sabato.
Pertanto l’orario delle lezioni risulta il seguente:
dal lunedì al venerdì
8.15-9.15 I ora
9.15-10.15 II ora
10.15-11.10 III ora
11.10-11.25 Intervallo
11.25-12.15 IV ora
12.15-13.15 V ora
13.15-14.10 VI ora
sabato
8.15-9.15 I ora
9.15-10.10 II ora
10.10-10.25 Intervallo
10.25-11.15 III ora
11.15-12.15 IV ora
art. 20
Durante l’intervallo, così come durante l’orario di lezione, è fatto divieto assoluto agli alunni di uscire dall’edificio.
art. 21
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, tuttavia, possono lasciare l’edificio durante tale ora di insegnamento, se maggiorenni. Se l’ora di Religione è la prima o l’ultima dell’orario giornaliero, gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento possono entrare alla seconda ora o, rispettivamente, uscire prima, se tale opportunità è stata scelta nel modulo di iscrizione.
6. Entrate in ritardo
art. 22
Fra le 8.15 e le 8.25 è consentito comunque l’ingresso agli alunni, purché presentino un’adeguata giustificazione. I docenti della prima ora hanno cura di annotare tale ritardo sul registro di classe.
art. 23
Alle ore 8.25 viene chiuso il portone della scuola, per cui dopo tale orario gli alunni verranno ammessi a scuola alla seconda ora (ore 9.15). Le entrate in seconda ora vanno giustificate.
art. 24
Prima di entrare in classe, gli alunni che arrivano in ritardo devono passare dalla Presidenza per ottenere un permesso di entrata da consegnare al docente in classe.
art. 25
In casi eccezionali, il Dirigente Scolastico (o uno dei suoi collaboratori) può autorizzare l’entrata dopo la seconda ora.
art. 26
Sono ammesse al massimo due entrate in seconda ora al mese. Comunque, dopo cinque ritardi il coordinatore di classe ritirerà il libretto delle giustificazioni e convocherà la famiglia.
art. 27
I ritardi frequenti, così come le numerose assenze, incidono sul voto di condotta e sull’attribuzione del credito. Tuttavia, non vanno conteggiati ritardi per cause particolari ed eccezionali, come blocchi stradali, disservizi gravi nei trasporti pubblici, avverse condizioni meteorologiche.
7. Uscite anticipate
art. 28
Gli alunni possono, in via eccezionale e in caso di effettiva necessità, lasciare la scuola prima della fine dell’orario previsto. Sono consentite due uscite al mese, se giustificate.
art. 29
I permessi di uscita anticipata vengono accordati dal Dirigente Scolastico (o da uno dei suoi collaboratori) in presenza di un genitore o di una persona legalmente delegata per gli alunni minorenni. Gli alunni maggiorenni possono fare richiesta direttamente al Dirigente.
art. 30
In via eccezionale, potranno essere concessi permessi di uscita anticipata anche dietro richiesta pervenuta alla scuola tramite fax, purché al fax sia allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore o della persona legalmente delegata, con la dichiarazione sottoscritta di conformità all’originale.
art. 31
Le uscite anticipate, registrate sul libretto delle giustificazioni, vanno presentate entro le 8.30 in Presidenza e sono concesse non prima delle 11.15. Tali vincoli non si applicano per improvvisi motivi di salute.
art. 32
L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare agli studenti dalle entrate in ritardo o dalle uscite anticipate.
8. Alunni pendolari
art. 33
Gli alunni pendolari possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, dietro presentazione di domanda scritta da parte dei genitori, ad entrare e/o uscire dalla scuola con qualche minuto di differenza rispetto all’orario previsto.
art. 34
Sono considerati pendolari gli alunni che risiedono al di fuori del Grande Raccordo Anulare ovvero fuori del Comune di Roma.
art. 35
I nomi degli alunni autorizzati alla tolleranza in entrata e/o in uscita sono registrati sul diario di classe a cura della Segreteria, che provvede a fornire un elenco degli stessi anche al collaboratore ATA presente in guardiola.
9. Giustificazioni
art. 36
Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze e le entrate alla seconda ora sul libretto fornito dalla scuola, sulla quale il genitore (o il legale rappresentante), al momento del ritiro, appone la firma autorizzata davanti a persona delegata dal Dirigente Scolastico.
art. 37
Le assenze di massa devono essere ugualmente giustificate sul libretto e pertanto riportano la firma del genitore (per i minorenni) o dell’alunno maggiorenne.
art. 38
Le giustificazioni vanno controllate e annotate sul registro di classe dal docente della prima ora.
art. 39
Gli alunni sono tenuti a presentare la giustificazione il giorno di rientro dopo l’assenza; in caso contrario, vengono ammessi con riserva. Dopo il terzo giorno di mancata giustificazione, possono essere applicate sanzioni disciplinari e gli alunni dovranno entrare accompagnati da un genitore. I maggiorenni non sono ammessi in classe fino a quando non giustificano.
art. 40
Qualsiasi altra anomalia riscontrata (ad esempio, supposta contraffazione della firma), vanno tempestivamente segnalati dai docenti della prima ora al coordinatore di classe. Il coordinatore di classe, sentito il Dirigente Scolastico e avvertite le famiglie, potrà proporre delle sanzioni disciplinari.
art. 41
Se l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (inclusi i giorni festivi), la giustificazione va accompagnata dal certificato medico, che attesti l’idoneità dell’alunno a riprendere la frequenza.
art. 42
Per la normativa sulla privacy, il docente della prima ora che riceve il certificato medico deve preoccuparsi di consegnarlo alla Segreteria alunni, che provvederà a conservarlo nel fascicolo personale dell’alunno.
art. 43
In base all’art. 3 del D.P.R. n . 235 del 21 novembre 2007 i genitori (e gli allievi maggiorenni), contestualmente all’iscrizione, sottoscrivono con il Liceo il Patto educativo di corresponsabilità, il cui obiettivo è quello di impegnare le famiglie e gli alunni a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’educazione, affinché si realizzi un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli di responsabilità.
Il Collegio Docenti individua nella Commissione POF l’organo incaricato di redigere tale patto.
10. Attività di sostegno e recupero
art. 44
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa. Sono attuate in ottemperanza alla normativa (attualmente secondo l’O.M. 92 del 5 novembre 2007).
art. 45
Il Liceo comunica per iscritto alle famiglie interessate tempi e modi di tali attività, nonché delle prove di verifica. Gli alunni che partecipano alle attività di recupero durante tali interventi didattici sono tenuti agli stessi obblighi validi per l’orario antimeridiano, e in primo luogo quello di frequenza.
art. 46
Gli alunni che aderiscono ai corsi di recupero sono tenuti a frequentarli in modo costante e ad assumere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del docente e dei loro compagni.
11. Docenti
art. 47
Gli obblighi cui i docenti sono tenuti sono quelli previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore.
art. 47
Ogni docente procede a verifiche scritte e orali, secondo quanto stabilito nelle programmazioni per area disciplinare. Inoltre, i docenti sono tenuti a trascrivere sul proprio registro personale i voti dell’interrogazione orale al termine della stessa e a comunicarli contestualmente agli alunni.
art. 48
I compiti scritti devono essere riconsegnati corretti, firmati e valutati entro 15 giorni, 25 giorni nel caso dei compiti di italiano.
12. Alunni
Si richiamano in questa sede i doveri degli studenti, così come formulati nello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.
art. 49
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
art. 50
Gli alunni che aderiscono ai corsi di recupero organizzati dalla scuola sono tenuti a una frequenza costante, partecipata e rispettosa.
art. 51
Gli alunni che hanno aderito a progetti extra curricolari o a corsi integrativi sono tenuti a partecipare alle attività previste, secondo le modalità stabilite.
art. 52
Gli alunni che hanno aderito ad attività extracurricolari che prevedono un contributo da parte degli studenti sono tenuti a versarlo prima dell’inizio dell’attività medesima, pena la loro esclusione da tale attività.
art. 53
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, formale e sostanziale, che chiedono per se stessi.
art. 54
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi espressi nell’articolo 49.
art. 55
Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore.
art. 56
Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
art. 57
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e ne hanno cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
art. 58
Gli alunni sono tenuti a rispettare la distinzione fra bagni maschili e femminili.
art. 59
Durante l’orario di lezione è proibito l’uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale. Tali apparati dovranno pertanto rimanere spenti. In caso di non osservanza, gli alunni sono sanzionati disciplinarmente, mentre l’apparecchio viene ritirato dal docente, che lo riconsegnerà al termine della giornata all’alunno oppure lo riconsegnerà direttamente al genitore.
art. 60
La scuola predispone appositi spazi in tutto il Liceo dove gli alunni possano apporre comunicazioni di varia natura, dopo che il Dirigente Scolastico ne abbia preso visione e ne abbia autorizzato l’affissione.
art. 61
A norma di legge, a tutti coloro che si trovano all’interno dell’edificio scolastico è vietato fumare in tutti i locali del Liceo. I trasgressori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla legge: per la prima infrazione si applica la sanzione di euro 27,50, da raddoppiare in caso di reiterazione.
13. Uscite didattiche e viaggi di istruzione
art. 62
Le uscite didattiche di un giorno sono consentite nel numero massimo di due al mese per ciascuna classe.
art. 63
L’effettuazione di un’uscita è consentita previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
art. 64
Le uscite didattiche devono essere organizzate garantendo un’equilibrata alternanza fra le discipline. Inoltre, dovranno essere comunicate per tempo ai componenti del Consiglio di Classe le cui ore sono coinvolte e che sigleranno per presa visione la richiesta di uscita indirizzata al Dirigente.
art. 65
Non sono consentite di norma uscite o viaggi di istruzione nel mese che precede la data degli scrutini finali.
art. 63
Su suggerimento del Collegio dei Docenti del mese di settembre, spetta alla Commissione gite individuare non più di tre mete per il viaggio di istruzione rispettivamente per il ginnasio e il liceo, di cui una con destinazione italiana.
art. 64
Spetta ad in ogni consiglio di classe selezionare l’ulteriore scelta tra le tre proposte, che risulterà essere una sola per classe e da cui non si potrà recedere.
art. 65
È sempre il Consiglio di classe che decide l’esclusione dai viaggi di istruzione o da altre attività extra-curricolari per gli alunni il cui comportamento o si sia rivelato inappropriato o abbia determinato l’attribuzione al massimo del sette in condotta.
art. 66
Spetta alla Commissione gite elaborare un modulo di adesione ai viaggi d’istruzione, corredato di normativa, in cui i genitori autorizzano la partecipazione al viaggio dei loro figli
art. 67
Al momento dell’autorizzazione i genitori si impegnano a far partecipare i loro figli e sono tenuti a versare l’anticipo di 200 euro per i viaggi all’estero e 100 euro per i viaggi in Italia, che, in caso di mancata partecipazione non potranno essere restituiti e serviranno a coprire l’aumento delle quote degli altri partecipanti.
art. 68
Una classe potrà partecipare al viaggio d’istruzione solo nel caso in cui almeno la metà più uno dei suoi studenti aderirà al viaggio, al momento dell’acconto.
art. 69
Spetta ad ogni consiglio di classe individuare i docenti accompagnatori, che collaboreranno nella scelta del percorso e nel ritiro dei bollettini e delle autorizzazioni entro e non oltre le date che saranno fissate.
art. 70
La giunta esecutiva ed il Consiglio d’Istituto saranno convocati tempestivamente per attribuite l’incarico alle varie agenzie.
14. Aule speciali, laboratori, palestra
art. 71
Nella scuola sono presenti una biblioteca, numerose aule speciali e laboratori, per ciascuno dei quali il Collegio dei Docenti individua un docente referente.
art. 72
Il docente referente è tenuto alla compilazione di un Regolamento per l’utilizzo corretto dell’aula o del laboratorio a lui affidati.
art. 73
I docenti referenti compilano inoltre un orario di utilizzo dei laboratori per le varie classi; fuori da questi orari, i docenti che desiderassero usufruire di un laboratorio o di un’aula speciale dovranno prenotare tale struttura su un apposito registro conservato in Segreteria.
art. 74
In ogni caso, non è consentito agli alunni accedere alle aule speciali e ai laboratori senza la presenza di un docente o di un tecnico di laboratorio.
art. 75
Gli alunni che si recano nella palestra di Via Ariosto sono tenuti ad un comportamento attento e rispettoso nel corso dei trasferimenti fra scuola e la palestra.
art. 76
L’utilizzo delle fotocopiatrici è riservato al personale della scuola per evitare sprechi di materiale di consumo (carta e toner).
art. 77
Può essere riprodotto solo materiale ad uso interno e didattico, in osservanza della normativa sui diritti d’autore. È fatto pertanto divieto agli alunni di fotocopiare parti dei libri di testo in adozione.
15. Sanzioni disciplinari: principi generali
art. 78
Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e servono a promuovere l’educazione al rispetto degli altri e al corretto uso dei beni e dei servizi comuni.
art. 79
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
art. 80
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
art. 75
La responsabilità disciplinare è personale.
art. 81
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie giustificazioni, avvalendosi anche di testimonianze e dichiarazioni dei compagni.
16. Mancanze disciplinari
art. 82
Sono considerati mancanze disciplinari i comportamenti che vanno contro gli articoli 49-54 del presente Regolamento (che richiamano quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse a proposito dei doveri degli alunni/e richiamato).
art. 83
Nell’impossibilità di determinare tutti i possibili comportamenti sanzionabili, vengono qui individuate alcune “tipologie” di infrazione con relativi esempi.
art. 84
Si considerano violazioni all’art. 49 (frequenza regolare e assiduo impegno) ad esempio:
• elevato numero di assenze, soprattutto se di massa o messe in atto per evitare verifiche;
• numero di entrate in ritardo o uscite in anticipo oltre il consentito;
• allontanamento non autorizzato dalla scuola;
• ritardata o mancata presentazione delle dovute giustificazioni;
• falsificazione del libretto di giustificazioni;
• reiterate inadempienze nello svolgimento dei compiti a casa;
• copiatura dei compiti in classe.
art. 85
Rispetto a quanto previsto dall’art. 50, si considerano mancanze disciplinari tutti i comportamenti lesivi del rispetto dovuto verso il personale scolastico tutto e i compagni.
art. 86
Sono considerati di particolare gravità le infrazioni e gli atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana, quali violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale.
art. 87
Viene considerata ulteriore aggravante la presenza di motivazioni razzistiche riconducibili a discriminazioni culturali, etniche, religiose, politiche.
art. 88
Si considera altresì violazione all’art. 50 del presente Regolamento l’assunzione (o lo spaccio) di sostanze stupefacenti o psicotrope.
art. 89
Si considerano violazioni all’art. 52 (disposizioni organizzative e di sicurezza) ad esempio la manomissione degli impianti antincendio o di sicurezza, l’uso di materiali incendiari all’interno dei locali scolastici, il fumo.
art. 90
Si considerano violazioni all’art. 53 e all’art. 54 ad esempio:
• uso non autorizzato dell’ascensore;
• l’imbrattatura dei banchi e dei muri;
• i danneggiamenti alle suppellettili e ai materiali didattici presenti nelle aule;
• i danneggiamenti nei bagni;
• l’uso improprio di internet nei computer dei laboratori, ovvero l’installazione di software non autorizzato;
• l’appropriazione indebita di oggetti di proprietà dei compagni;
• l’appropriazione indebita di beni di proprietà del Liceo.
art. 91
In riferimento all’ultimo comma dell’articolo precedente, la Scuola in ogni caso non risponde dei beni di valore e degli oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’edificio scolastico.
17. Sanzioni disciplinari
art. 92
Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari, elencate in ordine crescente:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta annotata sul registro di classe;
c. invio agli uffici di Presidenza;
d. sanzione pecuniaria, di importo variabile commisurato alla gravità della mancanza (da 5 euro a 100 euro)
e. allontanamento dalle lezioni (“sospensione”) con o senza obbligo di frequenza, fino a quindici giorni;
f. allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico;
g. esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di Stato.
art. 93
Le sanzioni disciplinari influenzano il voto di condotta.
art. 94
I responsabili di danni a beni, suppellettili, strutture del Liceo, sono tenuti al pagamento per il ripristino di ciò che è stato danneggiato.
art. 95
La riparazione del danno si aggiunge in ogni caso alle sanzioni disciplinari previste dall’art. 87.
art. 96
Nel caso in cui, a giudizio del Dirigente Scolastico, il ripristino del danno non richieda l’intervento di personale specializzato e non presenti rischi, il ripristino viene eseguito dallo studente stesso nei tempi e nei modi stabiliti dal Dirigente Scolastico.
art. 97
Poiché la sanzione è ispirata al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva”, non certo punitiva, allo scopo di rafforzare il recupero dell’alunno, alle sanzioni pecuniarie o disciplinari potranno essere aggiunte o sostituite attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali – ad esempio: pulizia dei locali della scuola, piccola manutenzione, attività di ricerca, riordino di cataloghi o di archivi, produzione di elaborati che inducano l’alunno ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatesi a scuola.
art. 98
Il ricavato dalle sanzioni pecuniarie verrà utilizzato per finanziare attività destinate agli studenti.
18. Organi sanzionatori
art. 99
Tutti i docenti ed il Dirigente Scolastico possono infliggere le sanzioni previste dall’art. 87 lettere a, b, c.
art. 100
Il Dirigente Scolastico (o uno dei suoi collaboratori) può irrogare la sanzione prevista dall’art. 87 lett. d.
art. 101
Se la mancanza riscontrata è tale da poter prefigurare l’allontanamento dalle lezioni (art. 87 lett. e), il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe in tutte le sue componenti ed acquisisce gli atti che ritiene necessari.
art. 102
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe, è invece tenuto all’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 87 lettere f, g.
19. Procedimento disciplinare per l’allontanamento dalle lezioni
art. 103
Il Consiglio di Classe deve essere riunito entro cinque giorni dall’avvenuta infrazione.
art. 104
Il procedimento disciplinare deve comprendere le seguenti azioni:
• il promotore del procedimento disciplinare ovvero il coordinatore di classe redige una relazione circostanziata;
• il Dirigente Scolastico provvede a convocare la famiglia dell’alunno;
• l’alunno può inviare una sua relazione scritta sull’accaduto;
• l’alunno è chiamato a esporre di persona le sue ragioni durante il Consiglio di Classe;
• il Consiglio di Classe propone una sanzione disciplinare;
• l’Organo di garanzia conferma (o modifica o respinge) la sanzione;
• la sanzione viene comunicata per iscritto alla famiglia dell’alunno.
art. 105
Per i reati che violino la dignità ed il rispetto della natura umana, in casi di particolare gravità ovvero qualora ci sia una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (allagamento, incendio, etc.) il Consiglio di Classe rimette al Consiglio di Istituto l’irrogazione di un allontanamento superiore a 15 giorni, ma la cui durata sia proporzionale alla gravità dell’infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.
art. 106
Qualora ricorrano situazioni di recidiva di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, se non sono esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, il Consiglio di Istituto potrà decidere l’allontanamento anche fino alla fine dell’anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all’esame di Stato.
art. 107
Nel caso delle sanzioni indicate all’art. 93, devono essere esplicitate in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l’irrogazione.
art. 108
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art. 361 del Codice Penale.
art. 109
Nei periodi di allontanamento dalle lezioni il Liceo promuove una costante comunicazione con la famiglia dello studente per consentirne un proficuo reintegro nella comunità scolastica. In accordo con la famiglia il Liceo potrà, nei casi opportuni, promuovere un percorso di recupero educativo con i servizi sociali.
art. 110
Le sanzioni disciplinari sono riportate sulla pagella e sono inserite nel fascicolo personale dello studente che segue quest’ultimo in occasione di trasferimento ad altro istituto. Il cambiamento di scuola, tuttavia, non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato. Per motivi di riservatezza, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili riguardanti altre persone, possono essere introdotti degli omissis.
art. 111
Avverso l’allontanamento dalle lezioni l’avente interesse può fare ricorso all’Organo di Garanzia.
20. Norme finali
art. 112
Il Regolamento è valido per l’intero anno scolastico in corso e si intende valido anche per gli anni successivi, se non si verifichi la necessità di cambiamenti, integrazioni o aggiornamenti.
art. 113
Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Istituto.



















